Regolamento per la determinazione di trattamenti economici, emolumenti, compensi o corrispettivi per gli organi sociali e cariche associative di Associazione Consumatori Piemonte – APS (art. 14 comma 2 Codice Terzo Settore)

1 - Oggetto

Il presente Regolamento definisce gli indirizzi adottati da Associazione Consumatori Piemonte - APS (di seguito ACP) nella determinazione dei compensi massimi da attribuire ai soggetti che ricoprono cariche associative o che siano destinatari di deleghe di funzioni associative. Il presente Regolamento non attribuisce ai soggetti che ricoprono cariche associative o che siano destinatari di deleghe di funzioni associative il diritto ai compensi che potranno essere determinati secondo quanto di seguito previsto.

2 - Definizioni 

Sono cariche associative elette dagli Organi dell’Associazione: 

Il Presidente.

Il Vicepresidente

Il Tesoriere

I Consiglieri Direttivi

3 - Tipologie di trattamenti economici

Il presente Regolamento disciplina le seguenti tipologie di trattamenti economici:

a) Indennità di carica;

b) Compensi per l’attuazione di deleghe specifiche;

c) Compensi riconosciuti per l’attuazione di specifici progetti finanziati e rendicontati ad enti pubblici locali, nazionali e/o europei;

d) Rimborsi.

 I trattamenti economici di cui al punto precedente sono approvati dall’assemblea dei soci secondo i criteri ed entro i massimali previsti dal presente regolamento. I trattamenti economici devono essere in ogni caso proporzionati all’importanza e all’impegno richiesto dallo specifico incarico.

Non sono attribuibili trattamenti economici, emolumenti, compensi, corrispettivi o rimborsi non compatibili con il presente Regolamento.

4 - Indennità di carica

Ai sensi dell’articolo 8 comma 4 dello Statuto ACP:

Le cariche sociali sono gratuite e la mera partecipazione alle riunioni del Direttivo non attribuisce diritto ad alcun compenso.

5 - Compensi per l’attuazione di deleghe specifiche

L’Assemblea dei soci determina i compensi dovuti a seguito di attribuzione di deleghe specifiche a soggetti che ricoprano una carica associativa.

Il compenso annuo lordo per singolo incarico non può superare la somma di 6.000 euro.

I compensi sono determinati tenendo in considerazione l’importanza dell’incarico e l’impegno richiesto, nonché, per i rapporti di lavoro subordinato, la conformità ai CCNL applicabili.

 Nella determinazione del compenso per l’attività di consulenza dovranno essere presi in considerazione i massimali stabiliti dalla normativa vigente.

6 - Compensi riconosciuti per l’attuazione di specifici progetti finanziati e rendicontati ad enti pubblici locali, nazionali e/o europei

I soggetti di cui all’articolo 1 possono essere destinatari di incarichi specifici direttamente connessi allo svolgimento dell’attività progettuale da svolgere in attuazione di progetti finanziati da soggetti istituzionali locali, nazionali o europei. I compensi corrisposti per dette attività sono oggetto di  pubblicazione in base al presente regolamento.

Le modalità di attribuzione dei compensi e la rendicontazione degli stessi devono rispettare i limiti e le forme stabilite dal soggetto pubblico finanziatore.

7 - Durata degli incarichi

La durata degli incarichi previsti dal presente regolamento è determinata dalla deliberazione della delega prevista dall’articolo 5 del presente regolamento o dell’incarico progettuale previsto all’articolo 6. 

La determinazione dei compensi è annuale (o fino alla convocazione della successiva Assemblea dei soci) per quanto riguarda le attività previste dall’articolo 5 mentre per quanto riguarda i compensi previsti dall’articolo 6 segue, di norma, la durata del progetto. 

In caso di cessazione anticipata dell’incarico il compenso verrà adeguato proporzionalmente. 

All’atto dell’accettazione dell’incarico, gli interessati potranno rinunciare al compenso.

8 - Cumulo dei trattamenti economici 

Per coloro i quali ricoprono più incarichi tra quelli sopraelencati il compenso viene determinato sommando i trattamenti economici corrispondenti. In ogni caso il trattamento economico complessivo non può superare la somma lorda annuale di 36.000 euro.

9 - Rimborsi

È previsto il rimborso delle spese documentate nei limiti e nelle modalità stabilite dal regolamento sui rimborsi.

Si intende comunque autorizzato, nei limiti e con le modalità previste dal regolamento sui rimborsi, il rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni degli organi di appartenenza, se fuori dalla località di residenza.

I rimborsi delle spese effettivamente sostenute non concorrono al cumulo dei compensi e non sono oggetto di pubblicazione.

10 - Attività di volontariato

I soggetti di cui all’art. 1 del presente regolamento, qualora ne ricorrano i presupposti, possono  prestare attività di volontariato per l’Associazione. In tale caso si applicano le disposizioni previste per i volontari nel CTS o nei regolamenti associativi a tale scopo approvati.

Per i soggetti di cui all’art 1 che abbiamo la qualifica di volontario, gli eventuali rimborsi oggetto di autodichiarazione delle spese vengono conteggiati ai fini della pubblicazione dei compensi.

11 - Decorrenza

 Le disposizioni relative ad incarichi prestati presso ACP saranno applicabili dall’esercizio 2022.

 L’entrata in vigore delle disposizioni e degli indirizzi operativi annulla e sostituisce ogni precedente determinazione in materia.

Approvato dall’Assemblea Ordinaria dei soci di Associazione Consumatori Piemonte - APS

Torino, 4 febbraio 2022

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