Con comunicato stampa del 21 aprile 2023 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che i termini per aderire alla “Rottamazione” quater 2023 saranno prorogati dal 30 aprile al 30 giugno 2023.
A cascata, verranno posticipati anche:
- il termine per comunicare gli importi dovuti ai soggetti che hanno presentato istanza di adesione (adempimento a cura dell’Agente della riscossione), che slitta dal 30 giugno al 30 settembre;
- il termine di pagamento della prima (o unica) rata, che slitta dal 31 luglio al 31 ottobre.
Si tratta di una proroga opportuna, alla luce dei disguidi verificatisi negli scorsi giorni con gli invii telematici delle domande di rottamazione dei ruoli.
Le novità per chi ha una rateizzazione in corso
Di riflesso, ci saranno importanti novità anche per coloro che all’atto della presentazione dell’istanza di rottamazione avevano una rateizzazione in corso.
Dal momento in cui viene presentata domanda di adesione, infatti, si attiva la sospensione dei termini di pagamento previsti dal piano di rateazione fino al 31 ottobre 2023, termine entro il quale occorrerà versare la prima (o unica) nuova rata, ricalcolata in base alla rottamazione dal nuovo piano.
Nel caso in cui dovesse essere rigettata la domanda di adesione alla “Rottamazione” quater (per mancanza dei requisiti), riprenderà efficacia il pagamento delle rate del vecchio piano di rateizzazione, con le stesse scadenze: in tal caso, il contribuente dovrà recuperare le rate sospese nei mesi in cui era in attesa di risposta, mettendosi in pari nella prima rata utile.
Questo il calendario delle nuove scadenze:
- fino al 31 ottobre 2023 sono sospesi gli obblighi di pagamento delle rate del piano di rateizzazione in corso;
- entro il 30 settembre 2023 Agenzia delle Entrate-Riscossione invia riscontro alla domanda di adesione alla Rottamazione. A questo punto si possono verificare due ipotesi:
a) riscontro positivo: entro il 31 ottobre il contribuente paga la prima (o unica) rata e il precedente piano di rateazione viene automaticamente revocato e sostituito dal nuovo;
b) riscontro negativo: il contribuente dovrà riprendere l’originario piano di rateazione, facendosi carico del pagamento delle rate che nel frattempo erano rimaste sospese.
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Ufficio Stampa ACP - 27 aprile 2023