L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha riconosciuto il diritto al rimborso di 35.848 euro a beneficio di una cliente di Poste Italiane S.p.A., truffata tramite sms con una tecnica particolarmente insidiosa denominata ”sms spoofing” (una tipologia di frode informatica che consiste nella manipolazione dei dati relativi al mittente di un sms per fare in modo che il messaggio appaia come proveniente da un soggetto differente e attendibile).
Il messaggio fraudolento appariva, infatti, verosimile in quanto proveniente dal medesimo profilo di messaggistica ufficiale di Poste Italiane ("PosteInfo"), dal quale la cliente riceveva abitualmente messaggi e comunicazioni in merito alla gestione del rapporto contrattuale.
I FATTI - Nel maggio 2021 la nostra associata riceveva sul proprio cellulare un SMS proveniente dal mittente "PosteInfo", che la informava che la sua utenza era stata temporaneamente sospesa e che per procedere allo sblocco avrebbe dovuto provvedere all’aggiornamento dei dati anagrafici, operazione da effettuarsi mediante collegamento ad un link riportato nell’sms.
Cliccato sul link, si apriva una pagina uguale all’area clienti di Poste Italiane; a quel punto veniva contattata telefonicamente da un sedicente operatore dell’intermediario che, nel convincerla a farsi aiutare nello sblocco dell’utenza, ne carpiva la fiducia, ottenendo in tal modo la comunicazione dei codici di sicurezza - che arrivavano via sms - necessari per accedere al conto corrente.
Successivamente, in occasione di un controllo della lista movimenti del suo conto corrente, la consumatrice notava la presenza di 7 operazioni a lei sconosciute, realizzando di essere stata truffata.
Formalizzava quindi il disconoscimento delle operazioni fraudolente presso l’intermediario, che però negava responsabilità a proprio carico, formulando il proprio diniego in ordine alla richiesta di rimborso delle somme sottratte dal c/c; il giorno seguente si recava presso la Stazione Carabinieri, ove sporgeva denuncia/querela nei confronti di ignoti responsabili.
Non essendo riuscita a definire la controversia con le vie di reclamo ordinarie, per il tramite e con l’assistenza di Associazione Consumatori Piemonte di Vercelli promuoveva una procedura innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario.
LA DECISIONE DELL’ABF - Il Collegio ABF di Torino riconosceva come fondate le ragioni addotte dalla consumatrice, statuendo che il messaggio ricevuto si era effettivamente insinuato all’interno di messaggi genuini ricevuti dall’intermediario tramite la tecnica dell’sms spoofing, accogliendo quindi l’istanza di rimborso di 35.848 euro con la motivazione che “l’intermediario non ha fornito prova alcuna della corretta autenticazione, registrazione e contabilizzazione delle operazioni di pagamento contestate, in relazione a tutti i passaggi esecutivi delle medesime”.
Poste Italiane da un canto non ha assolto l’onere di provare il dolo o la colpa grave a carico della cliente nella produzione del danno, dall’altro non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver adottato tutte le necessarie misure atte ad evitare intromissioni da parte di terzi malintenzionati nel canale di comunicazione dalla medesima utilizzato per le usuali comunicazioni con la clientela.
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