Associazione Consumatori Piemonte si sta occupando delle problematiche relative ai rimborsi che spettano ai consumatori per servizi non fruiti a causa delle restrizioni disposte dai governi per contrastare l’epidemia Covid-19.
Per quanto attiene specificatamente ai pacchetti turistici Associazione Consumatori Piemonte osserva che l’interpretazione il più delle volte scelta dagli organizzatori dei viaggi è attribuirsi la facoltà di emettere un voucher senza consentire al consumatore di far valere le proprie ragioni al fine di ricevere il rimborso delle somme corrisposte. È evidente che sia interesse dell’organizzatore del viaggio emettere il voucher tuttavia l’acquirente potrebbe non avere più interesse a viaggiare o non averne più la possibilità, pertanto l’interpretazione di cui sopra si palesa come totalmente sfavorevole al consumatore.
L’ art. 28 comma 5 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9 stabilisce che i viaggiatori possano esercitare “ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico” e che “in caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante”.
Dalla semplice lettura risulta evidente che se da un lato la finalità del legislatore è conservativa, consentendo tanto al viaggiatore di godere della propria vacanza quanto all’agenzia/tour operator di vendere il pacchetto, dall’altro nella facoltà apparentemente alternativa non dovrebbe comunque prescindersi da un necessario bilanciamento, in modo da escludere che uno dei contraenti assuma una posizione di forza, così vanificando l’obiettivo del contraente debole-consumatore.
La posizione assunta da Associazione Consumatori Piemonte è che l’organizzatore può emettere il voucher solo se il consumatore è d’accordo e non ha interesse al rimborso. Al contrario se l’acquirente non si accontenta del voucher ma ha fondate motivazioni per pretendere la restituzione del prezzo pagato, deve poter far valere le proprie ragioni.