La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (con sentenza del 15 gennaio 2015) ha affermato il principio che, nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronica, il prezzo finale da pagare deve essere precisato ad ogni indicazione dei prezzi dei servizi aerei, compresa la loro prima indicazione.

Questo vale non solo per il servizio aereo selezionato dal cliente, bensì per ogni servizio aereo di cui sia esposta la tariffa.

In particolare, il prezzo finale da pagare deve essere precisato sempre e deve includere la tariffa passeggeri o la tariffa merci applicabile nonché tutte le tasse, i diritti, i supplementi e gli oneri applicabili, inevitabili e prevedibili alla data di pubblicazione.

La normativa si applica agli aeroporti situati sul territorio di uno Stato membro cui si applica il Trattato. Il regolamento incoraggia tuttavia i vettori aerei dell’Unione a indicare parimenti il prezzo finale dei propri servizi aerei in partenza da paesi terzi e con destinazione nell’Unione.

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